Ordini Territoriali dei Chimici e dei Fisici

Con il decreto attuativo della Legge 3 dell’11 gennaio 2018, art. 8 comma 8, gli esistenti Ordini dei Chimici hanno assunto la denominazione di Ordini dei Chimici e dei Fisici.

Gli Ordini sono enti pubblici non economici ed operano sul territorio.

I principali compiti:

  • Provvedere alla tutela dell’esercizio professionale ed alla conservazione del decoro dell’Ordine reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della Professione
  • Curare che siano repressi l’uso illecito del titolo di Chimico o Fisico e l’esercizio abusivo della Professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria
  • Procedere alla formazione, tenuta e pubblicazione dell’Albo
  • Provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e propongono all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
  • Fornire, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese
  • Stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine.
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