FORMAZIONE

Obbligo Formativo ECM triennio 2017-2019 e 2020-2022
Chiarimenti

Con la Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 ed il passaggio alla Ministero della Salute, i Professionisti Chimici e Fisici hanno l’obbligo di formazione ECM.

Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitaro compreso tutti gli allegati è riperibile sul sito di Agenas.

La Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) con Delibera del 25 ottobre 2018 ha stabilito all’art. 1:

“…gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n°3 dell’11 Gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante crediti ECM, potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 Dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri o eventuali altre riduzioni”.

Brevemente si può riassumere con le seguenti casistiche:

  • Chimico che aveva già l’obbligo di ECM: non cambia niente e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 150 crediti ECM;
  • Chimico che non aveva l’obbligo di ECM ed era già iscritto: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 50 crediti ECM;
  • Chimico che usufruisce della deroga transitoria prevista dal DM 23 Marzo 2018 e si è iscritto nel 2018 e si iscrive nel 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 50 crediti ECM;
  • Chimico che si iscrive nel 2019 con esame di stato: deve assolvere l’obbligo a partire dal 1 Gennaio 2020;
  • Fisico che aveva già l’obbligo di ECM: non cambia niente e deve assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 150 crediti ECM;
  • Fisico che usufruisce della deroga transitoria prevista dal DM 23 Marzo 2018 e si è iscritto nel 2018 e si iscrive nel 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve aver maturato 50 crediti ECM.

In deroga a quanto sopra indicato si specifica che con lettera Port. 549/20/fncf/fta del 19/06/2020 la FNCF ha comunicato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, l’art. 6 comma 2-ter, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 prevedendo che “i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire ai sensi dell’art. 16-bis del Decreto Legislativo n.502/1992 e della Legge n.244/2007 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla Legge n. 3/2018”.

La CNFC ha, inoltre, deliberato che “il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021”.

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