Esame di Stato

Esami di Stato I sessione
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con DM n.38 del 24.04.2020 ha disposto che la data della prima sessione degli esami di Stato è il 16 luglio 2020 per la Sez A degli Albi e il 24 luglio 2020 per le sezioni B degli Albi.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con DM n. 57 del 29.04.2020, registrato alla Corte dei Conti il 05.05.2020 al n. 1158 ha disposto che per la prima sessione dell’anno 2020 l’esame di Stato sarà costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Gli esami di stato per chimico e chimico iunior si terranno nei mesi di giugno e novembre.


L’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1195, che si allega, ha stabilito le date per la presentazione delle domande e l’inizio degli esami.
I requisiti per sostenere l’esame di stato per chimico e chimico iunior sono stabiliti dal D.P.R. 328/2001 di cui si riportano gli articoli dal 35 al 39:

Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”.
(omissis)

Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.

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